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Normative di Riferimento

 

verifica strutturale, magnetoscopia
D. Lgs. 81/08 e s. m. D. Lgs. 17/10
apparecchi di sollevamento
apparecchi di sollevamento
LE VERIFICHE STRUTTURALI DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO:
Gli apparecchi di sollevamento, e in particolare la gru a torre, sono soggetti a cicli di carico, ossia a fenomeni di fatica strutturale che, nel corso del tempo e sotto l’azione di carichi variabili, possono portare all’indebolimento di sezioni strutturali con conseguenti possibili cedimenti. E’ per questo motivo che i funzionari pubblici AUSL/ARPA, titolari delle verifiche periodiche e straordinarie, possono prescrivere, generalmente quando la gru supera i 10 anni di vita, una verifica più approfondita rispetto alla consueta verifica periodica annuale. Questa ispezione prescritta prende il nome di, verifica strutturale, e serve a capire, sulla base delle condizioni della struttura, quanti cicli di vita residui rimangono alla gru rispetto alla classe stabilita dal costruttore.
Gli apparecchi di sollevamento, infatti, come d’altronde la maggior parte delle macchine e degli impianti, sono progettati per funzionare per un tempo definito. Quando si raggiunge il numero di cicli previsti la struttura non conserva più le caratteristiche di sicurezza originarie.Una volta effettuato questo numero massimo di cicli, l’apparecchio non può più essere utilizzato anche se è in buone condizioni di conservazione e manutenzione.Si ricorda che un ciclo ha inizio quando il carico comincia ad essere sollevato ed ha termine nel momento in cui, depositato il carico, l’apparecchio è pronto per l’effettuazione di un nuovosollevamento.
Le CNR 10021/85 non è l’unica norma che viene utilizzata per la classificazione degli apparecchi di sollevamento. Vengono utilizzate anche le norme DIN 15018, le norme ISO 4301/1e le regole tecniche FEM 1.001 e FEM 9.511
Quali sono le cose che deve fare il tecnico incaricato dal datore di lavoro (il cosiddetto Ingegnere Esperto ai sensi della norma UNI ISO 9927-1 punto 5.2.2) per poter risalire al numero teorico di cicli effettuati fino a quel momento e rilasciare il certificato di vita residua della gru?


In via preliminare, il tecnico dovrà acquisire tutti gli elementi necessari che gli consentiranno di ricostruire la vita pregressa dell’apparecchio di sollevamento.

Questi elementi possono essere estrapolati dalla documentazione fornita dall’utilizzatore come: libretto ENPI/ISPESL o Registro di Controllo, rapporti di manutenzione eseguiti da ditta specializzata, verbali di verifica periodica, documenti di acquisto di componenti sostituiti, ecc.

Il problema è che spesso non si riesce a risalire alla vita pregressa della gru, perché la documentazione storica è insufficiente o addirittura mancante, oppure perché l’utilizzatore ha acquistato la gru usata ed è in possesso della documentazione minima.

In questi casi il tecnico incaricato della verifica strutturale, per potersi in un certo senso deresponsabilizzare e definire un numero di cicli fatti nel periodo di vita della gru (da sottrarre al numero di cicli previsto dal costruttore), si fa firmare una dichiarazione dall’utilizzatore, una autocertificazione sulla frequenza di utilizzo e sul tipo carico generalmente sollevato (spettro di carico).

E’ quindi fortemente consigliabile che il verificatore, cioè l’ingegnere abilitato, non si limiti al solo esame visivo della struttura e al calcolo dei cicli di vita residui sulle sole indicazioni rilevabili dai documenti e dalla dichiarazione dell’utilizzatore, ma faccia eseguire da una ditta specializzata i controlli non distruttivi.

Questi controlli dovranno ovviamente essere certificati dalla ditta con l’emissione di un Certificato di Controllo che viene allegato alla relazione dell’ingegnere. In tal senso è opportuno precisare che chi effettua i controlli non distruttivi deve essere in possesso delle specifiche abilitazioni in base alla EN 473.

Entrando poi nel merito della obbligatorietà o meno di una verifica strutturale e sulla cadenza temporale di queste ultime, si può dire che attualmente la verifica è obbligatoria se la macchina ha più di 20 anni in base al Decreto 81/08 , decreto che ha anche introdotto la privatizzazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche

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